Titolo III
Art. 16
16 / 24Retribuzione individuale di anzianità
In vigore dal 27 apr 2001
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 112, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall' del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 26 aprile 2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.
2. La retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di cui al comma 1, viene mantenuta al singolo funzionario per tutta la progressione di carriera sotto forma di assegno personale non riassorbibile nè rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonché della tredicesima mensilità. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto.
3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianità dei funzionari cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, di cui all', secondo le modalità indicate dal comma 4.
4. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3, l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei funzionari diplomatici cessati, valutato in relazione al numero di mensilità residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal fine oltre alla tredicesima mensilità le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno successivo il predetto importo è rapportato ad anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-20;114#art-16