Art. 14 · Stipendio tabellare
Titolo III

Art. 14

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Stipendio tabellare

In vigore dal 9 lug 2003
1. A decorrere dal 26 aprile 2000, lo stipendio tabellare è stabilito, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità: ambasciatore................. L. 116.875.000 ministro plenipotenziario.... L. 105.949.000 consigliere di ambasciata.... L. 56.912.000 consigliere di legazione..... L. 39.706.000 segretario di legazione...... L. 31.683.000 2. A decorrere dal 1 gennaio 2001, lo stipendio tabellare è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità: ambasciatore................. L. 117.862.000 ministro plenipotenziario.... L. 106.194.000 consigliere di ambasciata.... L. 63.127.000 consigliere di legazione..... L. 43.531.000 segretario di legazione...... L. 35.121.000

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 15 maggio 2003, n. 144 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "a decorrere dal 1 gennaio 2002 lo stipendio tabellare di cui al presente articolo 14, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita': Ambasciatore ................. Euro 70.670,60 Ministro plenipotenziario .... Euro 56.163,04 Consigliere di ambasciata .... Euro 39.486,44 Consigliere di legazione ..... Euro 27.496,00 Segretario di legazione ...... Euro 19.645,28"

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-20;114#art-14