Capo IV
Art. 8
8 / 9Sanzioni
In vigore dal 23 giu 2001
1. Alla scadenza di ogni anno gli IRCCS riferiscono mediante relazione sullo stato di attuazione dei progetti.
2. Alla data prevista per il termine della ricerca gli IRCCS trasmettono apposita relazione finale che dà conto dello svolgimento della ricerca stessa e dei risultati ottenuti, nonché dettagliato rendiconto delle spese sostenute.
3. Nel caso in cui gli IRCCS, pur diffidati, non provvedano ad inviare, nel termine allo scopo concesso, la documentazione di cui ai commi 1 e 2, ovvero, nel caso in cui sia stata accertata la mancata od irregolare attuazione della ricerca finanziata, il Ministero della sanità, nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sospende immediatamente l'erogazione dei finanziamenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;213#art-8