Capo IV
Art. 7
7 / 9Programmazione della ricerca finalizzata
In vigore dal 23 giu 2001
1. Il Ministero della sanità, in attuazione degli obiettivi prioritari biomedici e sanitari fissati dal Piano sanitario nazionale, predispone, entro il 30 luglio di ciascun anno precedente a quello di erogazione dei finanziamenti, apposito schema di bando sul quale è acquisito il parere della Commissione per la ricerca sanitaria. Il parere è reso entro trenta giorni dalla sua richiesta, decorsi i quali si intende favorevolmente espresso.
2. Il bando contiene gli indirizzi per la predisposizione dei progetti di ricerca finalizzata da parte degli IRCCS, indicando contestualmente gli specifici criteri, definiti anche in base ai parametri elaborati ed accettati dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale, cui si atterrà il Ministero per procedere alla loro valutazione, nonché fissa le modalità e le condizioni sia di svolgimento dei progetti di ricerca, sia di erogazione dei relativi finanziamenti. Il bando è emanato con decreto dirigenziale entro il 30 ottobre di ciascun anno precedente a quello al quale i finanziamenti si riferiscono.
3. I progetti di ricerca degli IRCCS, contenenti gli elementi necessari per la loro valutazione, ivi compreso l'apposito Piano finanziario, sono presentati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
4. Entro i sessanta giorni successivi, sono individuate le ricerche finalizzate finanziate ed i relativi importi assegnati a ciascun IRCCS con decreto dirigenziale, che è comunicato ad ogni Istituto interessato in pari data.
5. Le somme assegnate sono erogate in rate anticipate e la data apposta sul mandato di pagamento della prima rata anticipata indica la data di inizio della ricerca.
6. Il Ministero della sanità può condurre indagini e verifiche in relazione all'attuazione della ricerca finanziata ed alla corrispondenza della stessa ai fini dichiarati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;213#art-7