Capo III
Art. 4
4 / 9Programmazione della ricerca corrente
In vigore dal 23 giu 2001
1. Il Ministero della sanità, sentita la Commissione per la ricerca sanitaria, propone gli indirizzi per l'attività di ricerca corrente degli IRCCS, tenendo conto degli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e della programmazione della ricerca scientifica.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono adottati con decreto dirigenziale entro il 30 giugno dell'anno precedente al triennio di programmazione.
3. Gli IRCCS, tenendo conto degli indirizzi di cui ai commi 1 e 2, entro il 30 settembre dell'anno precedente al triennio di programmazione, presentano al Ministero della sanità un programma triennale di ricerca corrente, articolato per progetti, nell'ambito della propria attività istituzionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;213#art-4