Capo II
Art. 3
3 / 9Fondo per la ricerca corrente e finalizzata
In vigore dal 23 giu 2001
1. Le risorse previste dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, da destinare anche al finanziamento della ricerca corrente e finalizzata degli IRCCS, sono costituite da una quota dello stanziamento del Fondo sanitario nazionale stabilita dalla annuale legge finanziaria.
2. All'inizio di ciascun anno, a decorrere dal 1o gennaio 2001, una quota pari al 30 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, è assegnata all'unità previsionale di base 9.1.2.1. "Ricerca scientifica" dello stato di previsione del Ministero della sanità per il finanziamento della ricerca corrente degli IRCCS. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, la residua quota del predetto stanziamento dell'articolo 12, comma 2 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria il Ministro della sanità propone al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la ripartizione definitiva del fondo per la ricerca corrente e finalizzata, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;213#art-3