Art. 2 · Inservibilità dei beni

Art. 2

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Inservibilità dei beni

In vigore dal 7 giu 2001
1. Le amministrazioni statali comunicano al competente Ufficio del territorio del Ministero delle finanze, nonché al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione economica, la lista dei beni da alienare in quanto dichiarati fuori uso o non utilizzabili, ferme restando le disposizioni sulla cessione gratuita di beni alla Croce Rossa Italiana. 2. Gli Uffici di cui al comma 1, curano congiuntamente la pubblicazione degli elementi informativi concernenti i beni da alienare nel sito informatico previsto dall', comma 1, lettera c).
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