Art. 16 · Trasmissione dei fascicoli

Art. 16

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Trasmissione dei fascicoli

In vigore dal 2 mag 2001
1. Qualora non sia necessario acquisire il fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, la trasmissione del fascicolo d'ufficio può avvenire, in ogni stato e grado, anche per via telematica con particolari modalità, stabilite con il decreto di cui all', comma 3, e dirette ad assicurarne l'integrità, l'autenticità e la riservatezza. 2. Prima dell'inoltro, il responsabile della cancelleria è tenuto a controllare che il contenuto del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo sia presente nel fascicolo informatico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;123#art-16