Art. 9 · Paste alimentari fresche e stabilizzate
Capo II

Art. 9

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Paste alimentari fresche e stabilizzate

In vigore dal 10 apr 2002
1. È consentita la produzione di paste alimentari fresche e stabilizzate secondo le prescrizioni stabilite dagli , eccetto che per l'umidità e l'acidità. 2. È consentito l'impiego delle farine di grano tenero. 3. L'acidità non deve superare il limite di 7 gradi. 4. Le paste alimentari fresche, poste in vendita allo stato sfuso, devono essere conservate, dalla produzione alla vendita, a temperatura non superiore a + 4oC, con tolleranza di 3oC durante il trasporto e di 2oC negli altri casi; durante il trasporto dal luogo di produzione al punto di vendita devono essere contenute in imballaggi, non destinati al consumatore finale, che assicurino un'adeguata protezione dagli agenti esterni e che rechino la dicitura "paste fresche da vendersi sfuse". PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 1 MARZO 2002, N. 39. 5. Le paste alimentari fresche, poste in vendita in imballaggi preconfezionati, devono possedere i seguenti requisiti: a) avere un tenore di umidità non inferiore al 24 per cento; b) avere un'attività dell'acqua libera (Aw) non inferiore a 0,92 nè superiore a 0,97; c) essere state sottoposte al trattamento termico equivalente almeno alla pastorizzazione; d) essere conservate, dalla produzione alla vendita, a temperatura non superiore a +4oC, con una tolleranza di 2oC. 6. Sono denominate paste stabilizzate le paste alimentari che hanno un tenore di umidità non inferiore al 20 per cento e un'attività dell'acqua libera (Aw) non superiore a 0,92 e che sono state sottoposte a trattamenti termici e a tecnologie di produzione che consentono il trasporto e la conservazione a temperatura ambiente.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;187#art-9