Titolo II
Art. 25
25 / 25Copertura finanziaria
In vigore dal 15 ago 2002
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 153,72 miliardi per il 2000 e in lire 1.438,95 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede: quanto a lire 153,72 miliardi per il 2000 e a lire 1.416,94 miliardi a decorrere dal 2001 mediante l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall', comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 50, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a lire 22,01 miliardi a decorrere dal 2001 mediante riduzione proporzionale degli stanziamenti per lavoro straordinario iscritti negli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e della giustizia destinati al personale oggetto del presente provvedimento.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Tabella I
Anno 2000 Anno 2000
(in milioni) (in milioni)
- -
Polizia di Stato.... 11.150 -
Corpo della polizia penitenziaria.... 3.940 -
Corpo forestale dello Stato.... 820 800
Arma dei carabinieri.... 12.190 18.000
Corpo della guardia di finanza.... 6.990 17.000
Totali 35.090 35.800
N.B.: gli importi sono comprensivi degli oneri a carico dello
Stato, ivi compresa IRAP. Quelli afferenti all'anno 2000 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bianco, Ministro dell'interno
Mattarella, Ministro della difesa
Del Turco, Ministro delle finanze
Fassino, Ministro della giustizia
Pecoraro Scanio, Ministro per le
politiche agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Interno, foglio n. 154
Note all'articolo
- Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 53,comma 1) che le risorse dell'articolo 23 sono incrementato come di seguito: Anno 2002 Anno 2003 (in milioni di euro)(in milioni di euro) Polizia di Stato .... 8.20 17.40 Corpo della polizia penitenziaria .... - - Corpo forestale dello Stato .... 0.80 1.60 Arma dei carabinieri .... 6.40 13.70 Corpo della guardia di finanza .... 6.80 14.50 Totali.... 22.20 47.20 N.B.: a) gli importi non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2002 non hanno effetto di trascinamento all'anno successivo; b) gli importi tengono conto delle disposizioni di cui gli articoli 14 e 53 e dalle risorse utilizzate dalle singole amministrazioni per gli incrementi delle voci del trattamento accessorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;140#art-25