Art. 25 · Copertura finanziaria
Titolo II

Art. 25

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Copertura finanziaria

In vigore dal 15 ago 2002
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 153,72 miliardi per il 2000 e in lire 1.438,95 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede: quanto a lire 153,72 miliardi per il 2000 e a lire 1.416,94 miliardi a decorrere dal 2001 mediante l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall', comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 50, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a lire 22,01 miliardi a decorrere dal 2001 mediante riduzione proporzionale degli stanziamenti per lavoro straordinario iscritti negli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e della giustizia destinati al personale oggetto del presente provvedimento. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Tabella I Anno 2000 Anno 2000 (in milioni) (in milioni) - - Polizia di Stato.... 11.150 - Corpo della polizia penitenziaria.... 3.940 - Corpo forestale dello Stato.... 820 800 Arma dei carabinieri.... 12.190 18.000 Corpo della guardia di finanza.... 6.990 17.000 Totali 35.090 35.800 N.B.: gli importi sono comprensivi degli oneri a carico dello Stato, ivi compresa IRAP. Quelli afferenti all'anno 2000 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 febbraio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bianco, Ministro dell'interno Mattarella, Ministro della difesa Del Turco, Ministro delle finanze Fassino, Ministro della giustizia Pecoraro Scanio, Ministro per le politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 4 Interno, foglio n. 154

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 53,comma 1) che le risorse dell'articolo 23 sono incrementato come di seguito: Anno 2002 Anno 2003 (in milioni di euro)(in milioni di euro) Polizia di Stato .... 8.20 17.40 Corpo della polizia penitenziaria .... - - Corpo forestale dello Stato .... 0.80 1.60 Arma dei carabinieri .... 6.40 13.70 Corpo della guardia di finanza .... 6.80 14.50 Totali.... 22.20 47.20 N.B.: a) gli importi non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2002 non hanno effetto di trascinamento all'anno successivo; b) gli importi tengono conto delle disposizioni di cui gli articoli 14 e 53 e dalle risorse utilizzate dalle singole amministrazioni per gli incrementi delle voci del trattamento accessorio.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;140#art-25