Titolo II
Art. 23
23 / 25Efficienza dei servizi istituzionali
In vigore dal 8 gen 2004
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse finanziarie di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 25, sono così incrementate:
a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3 per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;
b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all' della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella I allegata al presente decreto. Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha disposto (con l'art. 53, comma 1) che per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'articolo 23 del presente provvedimento sono ulteriormente incrementate, come da tabella "A" allegata al decreto 164/2002: "a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola Amministrazione; b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 43, comma 4, del presente decreto". Tabella A Artt. 14 e 53 ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
- Il D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348 nel modificare il D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 ha conseguentemente disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue: a) Arma dei carabinieri: Euro 3.344.600,00; b) Guardia di finanza: Euro 2.160.600,00."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;140#art-23