Art. 2
2 / 19Funzioni istituzionali
In vigore dal 7 ago 2012
1. L'Istituto superiore di sanità svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di consulenza, di documentazione e di formazione per quanto concerne la salute pubblica.
2. In particolare, per quanto attiene ai settori della ricerca e della sperimentazione:
a) l'Istituto svolge direttamente attività di ricerca scientifica;
b) stipula convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, anche ricevendone contributi, per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali;
c) promuove programmi di studio e ricerca e programmi di interesse nazionale nel campo della promozione e tutela della salute, anche in collaborazione con le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché con enti pubblici e privati di elevata rilevanza tecnico-scientifica;
d) promuove lo svolgimento di sperimentazioni cliniche e sviluppi tecnologici di avanguardia di interesse nazionale, in collaborazione con gli Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico e le aziende ospedaliere;
e) partecipa a progetti di attività nazionali e internazionali finalizzati alla tutela della salute pubblica, ovvero a programmi di studio e ricerca di amministrazioni, enti, istituti, associazioni e organismi, anche internazionali, pubblici e privati.
3. Per quanto attiene alle funzioni di controllo l'Istituto superiore di sanità:
a) interviene, su richiesta del Ministro o delle regioni, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica non disponibile a livello regionale, o di interesse nazionale;
b) effettua controlli su vaccini, farmaci e dispositivi medici, prodotti destinati ad una alimentazione particolare, presidi chimici e diagnostici previsti dalle norme interne e comunitarie;
c) provvede all'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo;
d) esegue, nei casi previsti dalla legge, accertamenti ispettivi, controlli di stato e controlli analitici;
e) compie accertamenti ed indagini di natura igienico sanitaria in relazione all'assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro ed ambienti di vita;
f) esercita la vigilanza, limitatamente all'attività di sanità pubblica, sugli istituti zooprofilattici;
g) esercita la vigilanza sui laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva, previsti dall', comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376.
4. Per quanto concerne le funzioni di consulenza e di formazione, l'Istituto superiore di sanità:
a) fornisce consulenza al Ministro della sanità, al Governo e alle regioni in materia di tutela della salute pubblica;
b) collabora con il Ministro della sanità all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;.
c) svolge attività di consulenza del Governo e delle regioni per la formazione dei rispettivi piani sanitari;
d) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale su temi attinenti ai propri compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali attinenti ai propri compiti istituzionali; rende noti, mediante pubblicazioni scientifiche, i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati e in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanità pubblica;
e) esplica attività di consulenza per la tutela della salute pubblica in collaborazione con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) e con gli altri enti o amministrazioni che si occupano di produzione e impiego dell'energia termoelettrica, nucleare e delle sostanze radioattive e di qualunque forma di energia usata a scopi diagnostici e terapeutici;
f) esercita, nei casi previsti dalla legge, attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento sulla salute pubblica e l'organizzazione sanitaria, rivolte al personale del servizio sanitario nazionale e degli altri organi ed enti di promozione e tutela della salute.
5. L'Istituto superiore di sanità, inoltre:
a) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico sanitario, provvedendo in particolare alla elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, sanità veterinaria, prodotti, attività ed opere del settore;
b) produce, su richiesta del Ministro della sanità, sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;
c) appronta ed aggiorna l'inventario nazionale delle sostanze chimiche e preparati corredati delle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente;
d) collabora con il proprio personale all'attività del Centro nazionale trapianti, istituito presso l'Istituto medesimo;
e) provvede alla tenuta di un sistema informativo per la raccolta, nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente, dei dati sugli infortuni negli ambienti di civile abitazione rilevati dagli osservatori epidemiologici regionali, in collaborazione con le aziende sanitarie locali;
f) esercita le funzioni di controllo, vigilanza e coordinamento tecnico-scientifico a livello nazionale in materia di attività trasfusionali e di produzione di plasma.
6. L'Istituto, infine, esercita ogni altra attività di propria competenza ai sensi delle normative vigenti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-20;70#art-2