Art. 2 · Abrogazioni

Art. 2

2 / 2

Abrogazioni

In vigore dal 6 apr 2001
1. Sono abrogati: a) l', comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156; b) il decreto del Ministro del commercio con l'estero 16 marzo 1994; c) il decreto del Ministro del commercio con l'estero 21 settembre 1994. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 gennaio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Letta, Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 298
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-17;65#art-2