Art. 2
2 / 2Abrogazioni
In vigore dal 6 apr 2001
1. Sono abrogati:
a) l', comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 156;
b) il decreto del Ministro del commercio con l'estero 16 marzo 1994;
c) il decreto del Ministro del commercio con l'estero 21 settembre 1994.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 gennaio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Letta, Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 298
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-17;65#art-2