Art. 1
1 / 3Cessazione dal servizio
In vigore dal 20 apr 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente regolamento:
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Cessazione dal servizio
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, prima del comma 1 è anteposto il seguente:
"01. I collocamenti a riposo per limiti di età del personale del comparto "Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al termine del periodo di trattenimento in servizio. A tal fine non occorre un provvedimento formale dell'Amministrazione.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-11;101#art-1