Art. 1 · Cessazione dal servizio

Art. 1

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Cessazione dal servizio

In vigore dal 20 apr 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto l'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente regolamento: . Cessazione dal servizio 1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, prima del comma 1 è anteposto il seguente: "01. I collocamenti a riposo per limiti di età del personale del comparto "Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al termine del periodo di trattenimento in servizio. A tal fine non occorre un provvedimento formale dell'Amministrazione.".
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