Sez. I
Art. 4
4 / 10Proroga e rinnovo delle Commissioni
In vigore dal 22 mar 2001
1. La Commissione dura in carica tre anni.
2. La Commissione non rinnovata entro il termine di scadenza può essere prorogata per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.
3. Se la Commissione non è rinnovata entro il periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita, entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza, all'amministrazione da cui dipende l'ufficio che nomina la Commissione.
4. I Ministri competenti hanno la facoltà di fissare, ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori rispetto a quelli massimi fissati dal presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-08;37#art-4