Art. 31 · (L) Atti non soggetti a legalizzazione
Sez. VI

Art. 31

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(L) Atti non soggetti a legalizzazione

In vigore dal 7 mar 2001
(L) Atti non soggetti a legalizzazione 1. Salvo quanto previsto negli , non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445#art-31