Art. 10 · (R) Forma ed efficacia del documento informatico
Sez. II

Art. 10

10 / 86

(R) Forma ed efficacia del documento informatico

In vigore dal 7 mar 2001
(R) Forma ed efficacia del documento informatico 1. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformità alle regole tecniche di cui all', comma 2 e per le pubbliche amministrazioni, anche di quelle di cui all', comma 4, soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del Codice civile. 2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle finanze. 3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell', ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del Codice civile. 4. Il documento informatico redatto in conformità alle regole tecniche di cui all', comma 2 soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del Codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;444#art-10