Art. 4 · Commissione esaminatrice

Art. 4

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Commissione esaminatrice

In vigore dal 23 gen 2001
1. In ogni sede d'esame è insediata una commissione esaminatrice, nominata dal prefetto composta da: a) il prefetto o un suo delegato, in qualità di presidente; b) due esperti di provata competenza nelle materie oggetto delle prove d'esame di cui uno scelto tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria con qualifica dirigenziale o equiparata e l'altro tra docenti di materie giuridiche ed economiche estranei all'amministrazione stessa, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; c) un impiegato dell'amministrazione finanziaria, con qualifica non inferiore alla settima svolge funzioni di segretario; d) due membri supplenti che intervengono alle sedute della commissione esaminatrice nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. 2. Il presidente della commissione esaminatrice impartisce le direttive idonee a garantire il regolare svolgimento degli esami e, per le prove attitudinali, è affiancato da un comitato per la vigilanza nominato dal prefetto. Si applicano ove compatibili le disposizioni di cui agli e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
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