Art. 1
1 / 11Bando di abilitazione
In vigore dal 23 gen 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dispone che con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale della riscossione in sostituzione di quelle previste dalla legge 11 gennaio 1951, n. 56;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, che all'articolo 42 detta nuove disposizioni in merito agli ufficiali della riscossione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione degli della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazioni delle certificazioni amministrative;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l', comma 2, concernente l'adozione degli atti di gestione tecnica ed amministrativa;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
Considerato che ai sensi dell'articolo 31 della menzionata legge 8 maggio 1998, n. 146, le prescrizioni di cui al presente regolamento vanno ispirate a criteri di semplificazione e razionalizzazione del procedimento, di individuazione di requisiti soggettivi e oggettivi di selezione effettivamente qualificanti, rispetto alle funzioni da esercitare, con esclusione di ogni aggravio non funzionale ed, in fine, a criteri di articolazione della selezione in forma decentrata a livello territoriale;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso con nota n. 125 del 10 gennaio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;
Emana
il seguente regolamento:
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Bando di abilitazione
1. Gli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale di riscossione sono indetti con cadenza biennale con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il bando contiene il termine e le modalità di presentazione delle domande, nonché l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove. Indica le materie oggetto delle prove attitudinali e orali, la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali e i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti.
Il bando, inoltre contiene la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
3. Le prove d'esame si svolgono su base decentrata nelle città sedi delle prefetture.
4. Nel decreto di cui al comma 1, è indicata la data del successivo avviso, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cui verrà data comunicazione del giorno, dell'ora, e delle sedi di svolgimento della prova attitudinale di cui all'.
5. Qualora il numero delle domande presentate in una sede d'esame sia inferiore a venti, le prove si svolgono nel capoluogo di regione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-23;402#art-1