Art. 2
2 / 3Collegamento con il ruolo abbonati
In vigore dal 12 gen 2001
1. Il collegamento con il ruolo degli abbonati e l'invio dei dati dei versamenti vengono effettuati mediante utilizzo di una rete telematica collegata ad un adeguato sistema informatico.
2. I soggetti di cui all' e i gestori dei sistemi informatici possono utilizzare i dati informativi in loro possesso per i soli fini stabiliti dal presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-17;387#art-2