Art. 7 · Disposizioni finali

Art. 7

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Disposizioni finali

In vigore dal 2 feb 2001
1. Sono abrogati: a) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1996, n. 60; b) il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 15, salvo che per la erogazione del premio relativamente all'anno 2000, per la quale esso continua a trovare applicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 novembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 19
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-13;414#art-7