Art. 2
2 / 7Condizioni di ammissibilità
In vigore dal 2 feb 2001
1. Il premio, previsto dall'articolo 45, primo comma, lettera c), della legge n. 1213, di seguito definito "il premio", può essere richiesto dall'esercente di sala cinematografica, qualificata sala d'essai o sala di comunità ecclesiale.
2. La qualifica di sala d'essai o di sala della comunità ecclesiale è riconosciuta alle sale, in conformità a quanto previsto dall', comma 10, della legge n. 1213. A tal fine, il titolare presenta domanda di riconoscimento entro il 30 novembre dell'anno antecedente al biennio per il quale intende ottenere il premio di cui al comma 1, allegando una dichiarazione con la quale attesta, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, il possesso dei requisiti ed assume gli impegni indicati all', comma 10, della legge n. 1213. Il riconoscimento della qualifica consegue automaticamente alla presentazione della domanda ed ha efficacia sino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla sua adozione.
3. Sono condizioni di ammissibilità della domanda di premio:
a) aver svolto nell'anno solare, cui si riferisce la domanda di premio, un minimo di centocinquanta giorni di programmazione se trattasi di sala cinematografica, o di sessanta giorni se trattasi di arena o di sala di comunità ecclesiale;
b) avere svolto la programmazione alle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento di sala d'essai;
c) nel caso di sala di comunità ecclesiale, oltre ad aver programmato film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale, aver riservato almeno il 20 per cento delle giornate di programmazione nell'anno solare ai film italiani o equiparati, di cui all', comma 2, lettere a) e b).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-13;414#art-2