Art. 82 · Comunicazione al giudice tutelare
Titolo IX

Art. 82

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Comunicazione al giudice tutelare

In vigore dal 30 mar 2001
1. L'ufficiale dello stato civile che ha formato o trascritto l'atto di morte, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, deve dare notizia al giudice tutelare della morte di persona che ha lasciato figli in età minore, ai sensi dell'articolo 345, primo comma, del codice civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-82