Art. 78 · Irreperibilità o irriconoscibilità di cadavere
Titolo IX

Art. 78

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Irreperibilità o irriconoscibilità di cadavere

In vigore dal 30 mar 2001
1. Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell'accaduto. 2. L'atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale. 3. La relativa azione è promossa dal procuratore della Repubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-78