Art. 76 · Denuncia di ipotesi di reato
Titolo IX

Art. 76

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Denuncia di ipotesi di reato

In vigore dal 30 mar 2001
1. L'ufficiale dello stato civile che, nell'accertare la morte di una persona ai fini dell'autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, o il sindaco che, ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, rilevi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al procuratore della Repubblica dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-76