Titolo IX
Art. 71
71 / 124Iscrizioni e trascrizioni
In vigore dal 30 mar 2001
1. Negli archivi di cui all', si iscrivono:
a) le dichiarazioni di morte che sono fatte direttamente all'ufficiale dello stato civile;
b) gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile forma in seguito ad avviso, notizia e denuncia avuti da ospedali, da case di cura o di riposo, da collegi, da istituti o da qualsiasi altro stabilimento, da magistrati o da ufficiali di polizia giudiziaria;
c) gli atti di morte ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule predisposte;
d) gli atti formati ai sensi degli .
2. Nei medesimi archivi si trascrivono:
a) gli atti di morte ricevuti dall'estero;
b) gli atti e i processi verbali relativi a morti avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario;
c) gli atti di morte, compilati dagli ufficiali designati nelle zone di operazioni eseguite come forze di pace o di guerra.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-71