Capo IV
Art. 68
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In vigore dal 11 feb 2017
1. L'ufficiale dello stato civile che ha celebrato il matrimonio o costituito l'unione civile deve darne prontamente avviso agli ufficiali dello stato civile dei comuni di nascita degli sposi e delle parti dell'unione civile ai fini dell'annotazione sugli atti di nascita.
2. Se il matrimonio è stato celebrato o l'unione civile costituita per delegazione, l'avviso è dato dall'ufficiale dello stato civile delegante, dopo aver ricevuto la copia dell'atto di matrimonio o di costituzione dell'unione civile da quello delegato.
3. Uguale avviso deve essere dato:
a) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto originale del matrimonio celebrato davanti a un ministro di culto;
b) dall'ufficiale dello stato civile che ha trascritto l'atto originale del matrimonio celebrato all'estero o della costituzione dell'unione civile avvenuta all'estero ovvero una sentenza dalla quale risulta la esistenza, la nullità, lo scioglimento di un matrimonio o di una unione civile o la cessazione degli effetti civili di un matrimonio.
4. L'ufficiale dello stato civile del comune che ha ricevuto l'avviso provvede per le relative annotazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-68