Art. 64 · Contenuto dell'atto di matrimonio
Capo IV

Art. 64

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Contenuto dell'atto di matrimonio

In vigore dal 31 mar 2015
1. L'atto di matrimonio deve specificamente indicare: a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza degli sposi; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni; b) la data della eseguita pubblicazione o il decreto di autorizzazione alla omissione, salvo il caso di cui all' del codice civile; c) il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui all' del codice civile; d) la menzione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile; e) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie; f) il luogo della celebrazione del matrimonio nei casi previsti dagli del codice civile, ed il motivo del trasferimento dell'ufficiale dello stato civile in detto luogo; g) la dichiarazione fatta dall'ufficiale dello stato civile che gli sposi sono uniti in matrimonio. 2. Quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere figli nati fuori del matrimonio, la dichiarazione è inserita nell'atto stesso di matrimonio. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell', comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-64