Art. 63 · Iscrizioni e trascrizioni
Capo IV

Art. 63

63 / 124

Iscrizioni e trascrizioni

In vigore dal 11 feb 2017
1. Negli archivi di cui all', l'ufficiale dello stato civile iscrive: a) gli atti dei matrimoni celebrati davanti a lui e le unioni civili costituite davanti a lui e quelle di cui all', comma 5; b) gli atti dei matrimoni celebrati fuori dalla casa comunale a norma dell' del codice civile e le unioni civili costituite fuori dalla casa comunale a norma dell'; c) gli atti dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, ai sensi dell' del codice civile, e le unioni civili costituite in imminente pericolo di vita di una delle parti a norma dell'; d) gli atti dei matrimoni celebrati per richiesta, ai sensi dell' del codice civile, e le unioni civili costituite per delega a norma dell'; e) gli atti dei matrimoni celebrati per procura; f) gli atti del matrimoni e di costituzione delle unioni civili ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano le formule stabilite; g) le dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione, ai sensi dell'articolo 157 del codice civile; g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio; g-quater) gli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di scioglimento; g-quinquies) la manifestazione congiunta di volontà di scioglimento dell'unione civile, a norma dell', comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile di una sola parte a norma della predetta disposizione, previamente comunicata all'altra parte mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all'ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea; g-sexies) la dichiarazione con la quale le parti, dopo la costituzione dell'unione civile, dichiarano di voler assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. 2. Nei medesimi archivi l'ufficiale dello stato civile trascrive: a) gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune davanti ai ministri di culto; b) gli atti dei matrimoni, celebrati ai sensi dell' del codice civile, e delle unioni civili costituite per delega ai sensi dell', trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza degli sposi o delle parti dell'unione civile; b-bis) gli atti di costituzione di unione civile avvenuti in un comune scelto dalle parti, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza delle parti; c) gli atti dei matrimoni celebrati all'estero e le unioni civili costituite all'estero; c-bis) gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero; d) gli atti dei matrimoni celebrati o le unioni civili costituite dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia fra cittadini stranieri quando esistono convenzioni in materia; e) gli atti e i processi verbali dei matrimoni celebrati in caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi e gli atti e i processi verbali di costituzione delle unioni civili avvenute in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti dell'unione civile, a norma degli articoli 204, 208 e 834 del codice della navigazione; f) le sentenze dalle quali risulta la esistenza del matrimonio o dell'unione civile; g) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto o trascritto negli archivi di cui all'; g-bis) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullità, lo scioglimento di unioni civili ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile già iscritto o trascritto negli archivi di cui all'; h) le sentenze della corte di appello previste dall' della legge 27 maggio 1929, n. 847, e dall', comma 2, dell'accordo del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ratificato dalla legge 25 marzo 1985, n. 121; h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio; h-ter) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile, nonché di modifica delle condizioni dello scioglimento. 3. Gli atti indicati nelle lettere a) e b) del comma 2 devono essere trascritti per intero.

Note all'articolo

  • Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l'art. 12, comma 7) che la presente modifica si applica a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-63