Titolo VII
Art. 42
42 / 124Riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio
In vigore dal 31 mar 2015
(Riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio )
1. Chi intende riconoscere un figlio nato fuori del matrimonio davanti all'ufficiale dello stato civile deve dimostrare che nulla osta al riconoscimento ai sensi di legge. Se il riconoscimento è fatto con atto distinto, posteriore alla nascita, e questa è avvenuta in altro comune, l'ufficiale dello stato civile deve acquisire direttamente la relativa documentazione ai sensi dell', comma 2.
2. Per gli atti di riconoscimento che riguardano figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, ai sensi dell'articolo 251 del codice civile, deve essere prodotta copia del provvedimento di autorizzazione al riconoscimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-42