Art. 41 · Trascrizioni
Titolo VII

Art. 41

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Trascrizioni

In vigore dal 30 mar 2001
1. Per la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo o aereo è competente l'ufficiale dello stato civile del luogo di primo approdo della nave o dell'aeromobile. Se tale luogo si trova all'estero si applica l'. 2. Di ogni documento trasmesso è fatta menzione negli archivi di cui all'.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-41