Titolo VII
Art. 38
38 / 124Ritrovamento di minori abbandonati
In vigore dal 30 mar 2001
1. Chiunque trova un bambino abbandonato deve affidarlo ad un istituto o ad una casa di cura. Il direttore della struttura che accoglie il bambino ne dà immediata comunicazione all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuto il ritrovamento.
L'ufficiale dello stato civile iscrive negli archivi di cui all' apposito processo verbale nel quale indica l'età apparente ed il sesso del bambino, così come risultanti nella comunicazione a lui pervenuta, ed impone un cognome ed un nome, informandone immediatamente il giudice tutelare e il tribunale per i minorenni per l'espletamento delle incombenze di rispettiva competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-38