Art. 28 · Iscrizioni e trascrizioni
Titolo VII

Art. 28

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Iscrizioni e trascrizioni

In vigore dal 31 mar 2015
1. Negli archivi di cui all' si iscrivono: a) le dichiarazioni di nascita rese direttamente all'ufficiale dello stato civile; b) gli atti di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 254, primo comma, del codice civile; c) gli atti di assenso prestati ai sensi dell'articolo 250, secondo comma, del codice civile, se successivi al riconoscimento, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile; d) gli atti di consenso prestati ai sensi dell'articolo 250, terzo comma, del codice civile, se anteriori al riconoscimento dell'altro genitore, ricevuti dall'ufficiale dello stato civile; e) i processi verbali di cui all'. 2. Nei medesimi archivi si trascrivono: a) le dichiarazioni di nascita rese al direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita; b) gli atti di nascita ricevuti all'estero; c) gli atti e i processi verbali relativi a nascite avvenute durante un viaggio marittimo, aereo o ferroviario; d) gli atti di nascita ricevuti dagli ufficiali designati per le operazioni eseguite dalle forze di pace o di guerra; e) le sentenze straniere e i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione in materia di nascita; f) i decreti di cambiamento o aggiunta di nome e cognome e i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi; g) i provvedimenti in materia di adozione. 3. Negli archivi suddetti si iscrivono anche gli atti che si sarebbero dovuti iscrivere o trascrivere e che vengono formati per ordine del tribunale perché in precedenza omessi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-11-03;396#art-28