Art. 7 · Collegio sindacale

Art. 7

7 / 12

Collegio sindacale

In vigore dal 26 apr 2001
1. Il collegio sindacale, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è composto: a) dal presidente designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; b) da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali; c) da un membro designato dal CONI; d) da un membro designato dalla Conferenza unificata Stato, regioni ed autonomie locali; e) da un membro designato dagli altri partecipanti al fondo di dotazione; f) da due membri supplenti designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Il collegio sindacale resta in carica quattro anni. I componenti possono essere confermati e a loro si applicano le disposizioni riguardanti i sindaci delle società finanziarie di cui al titolo V del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 3. Per la costituzione del primo collegio sindacale, ove avvenga antecedentemente alla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei due membri supplenti di cui al punto f) del comma 1 è designato dal Ministro delle finanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-20;453#art-7