Art. 6
6 / 12Consiglio di amministrazione
In vigore dal 26 apr 2001
1. Il consiglio di amministrazione è composto:
a) dal presidente dell'Istituto;
b) da due membri designati dai Ministro per i beni e le attività culturali;
c) da due membri designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
d) da tre membri designati dal CONI;
e) da tre membri designati dalla Conferenza unificata Stato, regioni ed autonomie locali;
f) da tre membri designati d'intesa dagli altri partecipanti al fondo di dotazione.
2. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
I componenti nominati in sostituzione di consiglieri comunque cessati dalla carica durano in carica per il residuo periodo e cessano unitamente agli altri.
3. Al consiglio di amministrazione spetta l'amministrazione dell'Istituto, salve le funzioni eventualmente delegate dallo statuto al comitato esecutivo. Sono comunque esercitati in via esclusiva dal consiglio di amministrazione i seguenti compiti:
a) adozione dello statuto;
b) approvazione del bilancio;
c) ripartizione degli utili;
d) emissione di obbligazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) compravendita di immobili e partecipazioni in società;
f) nomina del direttore generale e determinazione del relativo trattamento economico;
g) approvazione del regolamento organico del personale;
4. Lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione dell'Istituto allo scopo di potenziare la propria funzionalità, costituisca un comitato esecutivo, composto di cinque membri, scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentatività.
5. Per la costituzione del primo consiglio di amministrazione, ove avvenga antecedentemente alla data prevista dall'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei due membri di cui al punto c) del comma 1 è designato dal Ministro delle finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-20;453#art-6