Art. 4 · O r g a n i

Art. 4

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O r g a n i

In vigore dal 26 apr 2001
1. Sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale. 2. Per la nomina dei componenti degli organi dell'Istituto sono richiesti i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli intermediari finanziari dal titolo V del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 3. I compensi e le indennità del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono determinati con i relativi provvedimenti di nomina.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-20;453#art-4