Art. 3
3 / 12Patrimonio
In vigore dal 26 apr 2001
1. Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza è accertata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, è costituito:
a) dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonché dal fondo di garanzia, conferito dal Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato "CONI";
b) dal fondo patrimoniale di cui al quarto comma dell' della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;
c) dalle riserve.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-20;453#art-3