Art. 2
2 / 12Finalità dell'Istituto per il credito sportivo
In vigore dal 26 apr 2001
1. L'Istituto eroga, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attività. Alle menzionate finalità l'Istituto provvede con le risorse derivanti dal patrimonio di cui all', e con l'emissione di obbligazioni ai sensi delle disposizioni vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-20;453#art-2