Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 nov 2000
1. L'articolo 241, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente: "2. Le attrezzature di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonché quelle di cui al comma 1-bis della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione secondo le prescrizioni dallo stesso stabilite. Le attrezzature di cui alle lettere h) e l) del comma 1 della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza sul lavoro e dal competente ufficio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 settembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Nesi, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2000 Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 12
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