Art. 9
9 / 15Reclutamento
In vigore dal 16 dic 2004
1. Il reclutamento del personale dell'Istituto, ad eccezione del direttore, si attua mediante concorso pubblico per titoli ed esami, secondo concrete modalità di accesso e procedure individuate dal consiglio di amministrazione, in applicazione delle norme vigenti per il personale del comparto di appartenenza come individuato ai sensi dell', comma 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono valutati titoli ed esperienze professionali attinenti ai compiti dell'Istituto, con particolare riferimento, per il personale specialistico e di ricerca, alle metodologie e alle tecniche della ricerca educativa, delle procedure valutative, delle rilevazioni campionarie e censitorie, nonché alla conoscenza della modellistica informatica e didattica del settore dell'istruzione. Sono altresì valutate le esperienze di ricerche effettuate nell'ambito dei progetti coerenti con l'attività dell'Istituto a carattere nazionale e internazionale.
3. La commissione giudicatrice del concorso, composta da quattro membri esterni all'Istituto, dotati delle necessarie competenze amministrative o scientifiche e presieduta da un professore universitario qualora il concorso riguardi il personale di ricerca, da un magistrato amministrativo designato dal Consiglio di presidenza della giustizia amminitrativa per le qualifiche per le quali è richiesto come titolo d'accesso la laurea, da un funzionario con qualifica dirigenziale negli altri casi, è nominata dal consiglio di amministrazione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Alla data di insediamento dei nuovi organi e' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data e' altresi' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-21;313#art-9