Art. 8 · Dotazione organica di personale

Art. 8

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Dotazione organica di personale

In vigore dal 16 dic 2004
1. Il personale dell'Istituto è compreso, ai fini della contrattazione collettiva, nel comparto individuato a norma dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. La dotazione organica del personale dell'Istituto è definita nella tabella A, allegata al presente regolamento.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Alla data di insediamento dei nuovi organi e' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data e' altresi' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-21;313#art-8