Art. 6 · Verifiche di regolarità amministrativa e contabile

Art. 6

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Verifiche di regolarità amministrativa e contabile

In vigore dal 16 dic 2004
1. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile da effettuarsi a norma del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono affidate ad un collegio di tre revisori iscritti nel registro dei revisori contabili, dei quali due designati dal Ministero della pubblica istruzione e uno dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I predetti ministeri designano altresì ciascuno un supplente per l'eventuale sostituzione, in caso di assenza, dei componenti effettivi del collegio da essi designati. Il collegio dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro triennio.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Alla data di insediamento dei nuovi organi e' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data e' altresi' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-21;313#art-6