Art. 4 · Direttore

Art. 4

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Direttore

In vigore dal 16 dic 2004
1. L'incarico di direttore è conferito con contratto a tempo determinato di durata triennale, rinnovabile, a persona in possesso di specifiche competenze amministrative, di organizzazione del lavoro e inerenti l'attività dell'Istituto, in base a criteri fissati con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Esso può essere conferito ai dipendenti delle amministrazioni di cui all', comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ad estranei alla pubblica amministrazione. Il conferimento dell'incarico a personale in servizio presso le predette amministrazioni comporta il collocamento fuori ruolo. 2. Il direttore, nel rispetto degli indirizzi generali della gestione determinati dal consiglio di amministrazione, è responsabile del funzionamento complessivo dell'Istituto, dell'attuazione del programma, dall'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della gestione del personale. A tal fine adotta gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno. Il direttore, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti: a) predispone, in attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione; predispone altresì il conto consuntivo; b) assicura le condizioni, per la più efficace attuazione dei progetti e delle attività previste nel programma; c) adotta gli atti di organizzazione degli uffici, delle articolazioni strutturali dell'Istituto e dei dipartimenti di ricerca previsti dal regolamento dell'Istituto; assegna il relativo personale e nomina i responsabili sulla base dei criteri previsti dal regolamento stesso; d) stipula i contratti di prestazione d'opera e di ricerca necessari per la realizzazione dei progetti previsti dal programma sulla base dei criteri fissati nel regolamento; e) cura l'applicazione del regolamento; f) valuta l'attività dei dirigenti. 3. Il direttore partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto. La sua partecipazione è esclusa quando il Consiglio ne valuta l'attività. 4. Il trattamento economico spettante al direttore è stabilito nel contratto individuale di lavoro previa delibera del consiglio di amministrazione. 5. L'incarico è revocato dal consiglio di amministrazione nei casi di grave inosservanza degli indirizzi generali della gestione e di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286 ha disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Alla data di insediamento dei nuovi organi e' abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 e cessano di applicarsi nei confronti dell'Istituto le restanti disposizioni del predetto decreto; dalla stessa data e' altresi' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2000, n. 313."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-21;313#art-4