Art. 5 · Trasmissione del fascicolo digitale

Art. 5

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Trasmissione del fascicolo digitale

In vigore dal 9 set 2022
1. Entro le ore venti e trenta di ogni giornata lavorativa, lo STA richiede al CED, utilizzando le apposite procedure informatiche, l'elenco delle carte di circolazione emesse nella giornata stessa dal medesimo sportello. 2. Lo STA trasmette al CED, in via telematica, il fascicolo digitale completo di tutti i suoi elementi e sottoscritto con firma digitale remota di cui all', comma 1, lettera q), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013. 3. La carta di circolazione si considera regolarmente rilasciata dallo STA quando essa compare nell'elenco di cui al comma 1 e l'istanza e la documentazione risultano, dall'esame da parte del competente UMC e del competente Ufficio PRA, idonee, complete e conformi alle disposizioni vigenti e correttamente inviate in via telematica al CED entro il termine di cui all', comma 4.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-19;358#art-5