Art. 2
2 / 12Istituzione e attivazione dello STA
In vigore dal 9 set 2022
1. È istituito lo sportello telematico dell'automobilista. Lo STA rilascia, contestualmente alla richiesta, la carta di circolazione quale documento unico di circolazione e di proprietà, ai sensi dell' del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.
2. Lo STA può essere attivato:
a) presso gli UMC;
b) presso gli Uffici PRA;
c) presso le delegazioni dell'ACI e presso le imprese di consulenza automobilistica.
3 Lo STA è attivato mediante un unico collegamento con il CED per lo svolgimento contestuale di tutte le operazioni previste dal presente regolamento.
4. Lo STA non effettua le operazioni di rilascio della carta di circolazione di cui al comma 3 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle persone fisiche.
5. Gli STA espongono, all'esterno dei locali dove hanno la sede, apposito logo, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli STA sono altresì tenuti ad affiggere le tabelle che indicano l'ammontare del corrispettivo richiesto per ogni servizio reso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-19;358#art-2