Art. 10 · Voto dei degenti nei luoghi di cura
Titolo II

Art. 10

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Voto dei degenti nei luoghi di cura

In vigore dal 8 nov 2000
1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero. 2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-09-08;299#art-10