Art. 3
3 / 3In vigore dal 19 ott 2000
1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, n. 420, è sostituito dal seguente:
"Art. 7 (Segreteria della Commissione). - 1. La segreteria svolge i compiti di supporto necessari all'espletamento delle competenze della Commissione. La segreteria, fino al riordino del Ministero dell'interno di cui al capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59, è incardinata, secondo un metodo di alternanza, in ragione della materia, nella Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, ufficio risanamento enti dissestati, se trattasi di problematiche prettamente finanziarie, ovvero nel Servizio personale enti locali, divisione organizzazione ed uffici enti locali, se trattasi di aspetti organizzativi e gestionali del personale degli enti locali. Detti uffici, quando svolgono attività di segreteria della Commissione, sono chiamati ad operare in sinergia, raccordandosi reciprocamente e realizzando il coordinamento richiesto dall'eventuale assunzione di atti istruttori avviati congiuntamente in seno alla Commissione".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 agosto 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianco, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 1
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-08-18;273#art-3