Capo II
Art. 5
5 / 23Misura delle agevolazioni
In vigore dal 17 nov 2000
1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all', è concesso un contributo in conto capitale, in conformità ai principi della procedura valutativa di cui all' del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, secondo le intensità massime di aiuto consentite dalla normativa comunitaria vigente, espresse in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL), individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto anche di quanto disposto dalla stessa normativa comunitaria in relazione alle aree territoriali svantaggiate.
2. L'agevolazione in equivalente sovvenzione netto (ESN) o lordo (ESL) è calcolata come percentuale del valore ottenuto attualizzando gli investimenti ammissibili, se realizzati in più anni, all'epoca in cui l'iniziativa è avviata a realizzazione, mediante calcolo basato sull'anno solare. Per l'attualizzazione si tiene conto della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nel modulo di domanda. L'importo dell'agevolazione in Equivalente sovvenzione netto (ESN) e lordo (ESL) è rivalutato in relazione al piano di disponibilità delle somme di cui all', comma 1.
3. Alle imprese ammesse alle agevolazioni è riconosciuta priorità nella concessione della garanzia del Fondo di cui all' della legge 7 agosto 1997, n. 266, e del Fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni, quando tale garanzia venga richiesta per i finanziamenti che riguardano lo stesso programma di investimenti ammesso ad agevolazione. In tal caso la somma delle agevolazioni concesse non può superare il limite massimo del settantacinque per cento della spesa ammessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;314#art-5