Art. 23 · Abrogazioni
Capo IV

Art. 23

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Abrogazioni

In vigore dal 17 nov 2000
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni della legge 25 febbraio 1992, n. 215: , comma 1, le parole da: "costituiti" fino a: "presente legge"; , comma 1, lettera a), le parole: "fino al 50% delle spese"; , comma 1, lettera b), le parole: "fino al 30% delle spese"; , comma 2; ; ; ; ; ; , comma 3. 2. Dalla data di cui al comma 1 è altresì abrogato il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 5 dicembre 1996, n. 706. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 luglio 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Loiero, Ministro per gli affari regionali Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Bellillo, Ministro per le pari opportunità Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della program-mazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2000 Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 11
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;314#art-23