Capo II
Art. 20
20 / 23Revoca delle agevolazioni
In vigore dal 17 nov 2000
1. Le regioni o le province autonome, ovvero il Ministero nel caso in cui le regioni non abbiano provveduto all'integrazione delle risorse statali di cui all', comma 1, provvedono alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, quando:
a) per le stesse spese oggetto della domanda di agevolazione sono state ottenute le agevolazioni previste da altre norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal presente regolamento, ovvero il venir meno delle condizioni stabilite dall', comma 1, lettera a), della legge, in ordine alla presenza femminile nell'impresa;
c) i beni oggetto dell'agevolazione risultano essere stati ceduti, alienati o distratti, nei cinque anni successivi alla data di concessione dell'agevolazione;
d) gli elementi che hanno determinato l'attribuzione del punteggio per l'inserimento in graduatoria subiscano variazioni superiori ai limiti di scostamento indicati con il decreto di cui all', comma 2;
e) l'ammontare degli investimenti realizzati alla scadenza del termine perentorio di cui all', comma 5, risulti inferiore al sessanta per cento degli investimenti ammessi.
2. In caso di revoca delle agevolazioni, il beneficio è restituito, integralmente o parzialmente, maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data della restituzione del contributo. Nei casi di revoca per alienazione, cessione o distrazione dei beni agevolati prima che sia trascorso il periodo di cinque anni di cui all', comma 2, la misura del predetto tasso è maggiorata di cinque punti percentuali. Le somme sono restituite all'erario con le stesse modalità di cui all', comma 2.
3. Se ricorrono le condizioni previste dall', comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del medesimo articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;314#art-20